Il Ministero deve risarcire l'alunno infortunato a educazione fisica

da tuttoscuola.com
Sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione, con sentenza 9325 del 20 aprile 2010, ha respinto il ricorso del Miur presentato contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato il Ministero dell'istruzione responsabile delle lesioni riportate da un alunno durante l'ora di educazione fisica.

Il professore di educazione fisica aveva chiesto ad un alunno di fare un salto, ma questi era caduto malamente a terra facendosi male alla schiena.

La terza sezione civile della Corte ha motivato che per la scuola "l'accoglimento della domanda di iscrizione determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'alunno nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni"

Relativamente alla posizione dell'insegnante la corte ha precisato il docente, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, ha anche "lo specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'alunno si procuri da solo un danno alla persona".

Va precisato che secondo le norme attuali (legge 312/1980) la responsabilità del personale scolastico nei confronti de minori affidati è circoscritta ai soli casi di dolo (volontarietà) o colpa grave (negligenza, imprudenza, imperizia), prevedendo che negli altri casi l'obbligo al risarcimento sussista in capo all'amministrazione.
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