STATUTO dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI (Approvato dal Congresso nazionale del 30 giugno 2001, modificato dal Congresso nazionale straordinario dell’8 giugno 2004 e dal Congresso nazionale del 15, 16 e 17 settembre 2011) TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI SOCIALI Art. 1. (Configurazione giuridica) L’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (A.N.M.I.C.), già provvista di personalità pubblica conferita con legge 23 aprile 1965, n. 458, è Ente morale con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978. La A.N.M.I.C., unitamente alle sue articolazioni provinciali, è Associazione di promozione sociale, ai sensi e per gli effetti della legge n. 383 del 7 dicembre 2000. L’Associazione è formata dai mutilati ed invalidi civili che, trovandosi nelle condizioni previste dal successivo art. 5, alla stessa liberamente si associano. La stessa ha sede centrale in Roma. Art. 2. (...
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